Art. 2.

      1. All'articolo 5, comma 3, secondo periodo, della legge 8 marzo 2000, n. 53, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, tranne che con il congedo parentale di cui al capo V del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151; in caso di cumulo, il periodo di congedo per la formazione può essere prolungato di ulteriori sette mesi e il congedo parentale di ulteriori cinque mesi».